Chi deve fare la valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è un obbligo del datore di lavoro per ogni luogo di lavoro, indipendentemente dal fatto che l'attività sia soggetta o meno ai controlli dei Vigili del Fuoco. Discende dagli artt. 17 e 46 del D.Lgs. 81/2008 ed è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il quadro normativo attuale
Dal 2022 i vecchi riferimenti del D.M. 10 marzo 1998 sono stati sostituiti da tre decreti:
D.M. 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio contiene criteri semplificati (il cosiddetto “Mini Codice”); negli altri casi si applica il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015).
D.M. 2 settembre 2021
Gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza, formazione degli addetti antincendio, piano di emergenza.
D.M. 1 settembre 2021
Controlli e manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, con relative qualifiche dei manutentori.
D.Lgs. 81/2008
Obbligo di valutazione di tutti i rischi e di adozione delle misure di prevenzione e protezione.
Che cosa contiene una VRI fatta bene
- Descrizione dell'attività e dei luoghi: layout, processi, materiali stoccati e lavorati, orari e presenze;
- Individuazione dei pericoli: sorgenti di innesco, materiali combustibili e infiammabili, carico di incendio;
- Occupanti esposti: lavoratori, pubblico, persone con esigenze specifiche, presenze occasionali;
- Valutazione del rischio e, dove applicabile, attribuzione dei profili di rischio;
- Misure di sicurezza: vie d'esodo, compartimentazioni, estintori e idranti, rivelazione e allarme, segnaletica, illuminazione di sicurezza;
- Misure gestionali: numero e livello degli addetti antincendio, controlli periodici, piano di emergenza quando obbligatorio;
- Programma di adeguamento, con priorità e interventi concreti.
Quando va aggiornata
La VRI non è un documento “una tantum”: va rivista quando cambiano i locali (ampliamenti, nuove partizioni, nuovi soppalchi), i processi, i materiali stoccati, il numero di persone presenti, oppure dopo un principio d'incendio o un'emergenza. È anche il momento giusto per verificare che l'attività non sia diventata soggetta al D.P.R. 151/2011 superando una soglia (superficie, quantitativi, posti letto, persone).
Come lavoro
- Sopralluogo con il datore di lavoro o il RSPP, rilievo dei locali e raccolta delle informazioni su processi e presenze.
- Verifica di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011: se l'attività è soggetta, ti indico le pratiche VVF necessarie.
- Redazione del documento di valutazione, con criteri e riferimenti normativi espliciti.
- Misure e programma: interventi strutturali, impiantistici e gestionali, in ordine di priorità e con indicazioni realistiche.
- Consegna del documento da allegare al DVR; se richieste, preparo le planimetrie di emergenza.
Casi tipici
Laboratori e attività artigianali
Lavorazioni con fiamme libere, solventi, polveri o materiali combustibili.
Magazzini e depositi
Verifica del carico di incendio e delle soglie di assoggettabilità.
Uffici, negozi e studi
Luoghi spesso a basso rischio, dove il Mini Codice consente un approccio snello.
Strutture ricettive e locali aperti al pubblico
Occupanti che non conoscono i luoghi, esodo e gestione dell'emergenza al centro della valutazione.
Domande frequenti
La valutazione del rischio incendio è obbligatoria anche se non ho pratiche VVF?
Sì. La VRI riguarda ogni luogo di lavoro con almeno un lavoratore ed è parte del DVR (D.Lgs. 81/2008), a prescindere dall'assoggettabilità al D.P.R. 151/2011.
Il D.M. 10 marzo 1998 vale ancora?
No. È stato sostituito dai D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021, in vigore dal 2022. Le valutazioni redatte con i vecchi criteri vanno riviste quando si aggiorna il DVR o cambia l'attività.
Che differenza c'è tra VRI e progetto antincendio?
La VRI è la valutazione richiesta al datore di lavoro per la sicurezza dei lavoratori. Il progetto antincendio (valutazione del progetto e SCIA) è la procedura verso i Vigili del Fuoco per le attività soggette. Spesso le due cose si fanno insieme e devono essere coerenti.
Quando è obbligatorio il piano di emergenza?
Secondo il D.M. 2 settembre 2021 il piano di emergenza è obbligatorio, tra l'altro, nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette ai controlli VVF.
Collabori con il nostro RSPP?
Sì, è il modo migliore di lavorare: il RSPP conosce l'organizzazione, io porto l'analisi tecnica antincendio. Il documento finale viene integrato nel DVR.