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Prevenzione incendi · Art. 3 DPR 151/2011

Valutazione del progetto antincendio ai Vigili del Fuoco

Per nuove attività di categoria B e C, o per modifiche che aumentano il rischio, il progetto antincendio va sottoposto al Comando VVF prima dei lavori. Redigo relazione tecnica ed elaborati grafici e seguo la pratica fino al parere.

Quando serve la valutazione del progetto

L'art. 3 del D.P.R. 151/2011 prevede che, per le attività di categoria B e C dell'Allegato I, il titolare chieda al Comando dei Vigili del Fuoco l'esame del progetto prima di realizzare:

  • una nuova attività soggetta;
  • modifiche a un'attività esistente che comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza (ampliamenti, cambi d'uso, aumento del carico di incendio o degli occupanti, modifiche a compartimenti ed esodo);
  • la ripresa di un'attività con caratteristiche diverse da quelle autorizzate.
Le attività di categoria A non richiedono la valutazione del progetto: si procede direttamente con la SCIA antincendio, con un progetto comunque conforme alle norme.

Tempi del Comando

Il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla presentazione e può chiedere documentazione integrativa. Solo dopo il parere favorevole si realizzano le opere e si presenta la SCIA prima dell'avvio dell'attività. Per questo conviene impostare il progetto antincendio insieme al progetto edilizio, non dopo.

L'approccio progettuale

La progettazione segue, a seconda dell'attività, il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015, con le regole tecniche verticali dove presenti) oppure le regole tecniche tradizionali ancora applicabili. Con il Codice si possono adottare:

Soluzioni conformi

Le soluzioni “standard” previste dal Codice: più semplici da dimostrare, a volte più onerose da realizzare.

Soluzioni alternative

Soluzioni diverse, dimostrate con metodi di progettazione riconosciuti. Utili su edifici esistenti o con vincoli architettonici.

Quando nessuna delle due strade è percorribile resta la deroga (art. 7 D.P.R. 151/2011), con misure compensative da proporre al Comando e alla Direzione regionale.

Che cosa preparo

  • Relazione tecnica antincendio con la strategia adottata (resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti);
  • Elaborati grafici: planimetria generale, piante con compartimenti, vie d'esodo, dotazioni antincendio, sezioni;
  • Schemi degli impianti di protezione attiva, quando previsti;
  • istanza sul modello ministeriale e versamento tramite pagoPA.

Per architetti, progettisti e imprese

Lavoro spesso come consulente antincendio all'interno di un gruppo di progettazione: ricevo i disegni architettonici, indico fin dalle prime fasi i vincoli (compartimenti, larghezze delle vie d'esodo, filtri, aerazioni, collocazione delle centrali), produco gli elaborati per i VVF e mi coordino con il progettista degli impianti. Evita varianti a lavori avviati.

Come lavoro

  1. Verifica di assoggettabilità e individuazione di attività, categorie e norme applicabili.
  2. Impostazione della strategia antincendio condivisa con committente e progettisti.
  3. Redazione di relazione ed elaborati.
  4. Presentazione al Comando competente e gestione di eventuali richieste di integrazione.
  5. Parere, poi assistenza in cantiere e SCIA a fine lavori.

Domande frequenti

Tutte le attività soggette devono chiedere la valutazione del progetto?

No. È obbligatoria per le attività di categoria B e C. Per quelle di categoria A si presenta direttamente la SCIA antincendio.

Quanto tempo ha il Comando VVF per esprimersi sul progetto?

Il D.P.R. 151/2011 prevede 60 giorni dalla presentazione, salvo richiesta di integrazioni.

Posso iniziare i lavori prima del parere?

È sconsigliato: se il Comando chiede modifiche, le opere già realizzate andrebbero rifatte. Il parere favorevole è il presupposto per realizzare le opere e poi presentare la SCIA.

Si può usare il Codice di prevenzione incendi anche su un edificio esistente?

Sì, e spesso conviene: le soluzioni alternative del Codice permettono di adattare le misure a edifici esistenti o vincolati, dimostrandone l'efficacia.

Che cosa succede se il progetto non rispetta una regola tecnica?

Si valuta prima una soluzione alternativa; se non è praticabile si può chiedere una deroga (art. 7 D.P.R. 151/2011) proponendo misure compensative.

Hai un progetto da sottoporre ai VVF?

Sopralluogo, inquadramento normativo e preventivo chiaro prima di iniziare.

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